Il presente contributo, suddiviso in più parti, è dedicato all’analisi della disciplina fiscale dell’impresa agrituristica ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonché dei connessi adempimenti contabili. L’esame dei profili tributari, peraltro, verrà preceduto dalla descrizione degli aspetti civilistici della materia per meglio comprenderne le coordinate di base.
Attività agrituristica: inquadramento civilistico
La disciplina generale dell’agriturismo è dettata dalla legge 96/2006 che ne traccia l’impianto normativo di fondo, attribuendo (come si dirà meglio in seguito) alle regioni il compito di regolare aspetti specifici della materia. Dalla lettura della legge si deduce che due sono gli elementi caratteristici della disciplina: lo stretto collegamento con l’attività agricola e la nozione di imprenditore agricolo, da un lato, e il coinvolgimento delle regioni nella regolamentazione della materia, dall’altro.
Finalità della disciplina dell’agriturismo
Innanzitutto, il legislatore indica le finalità che stanno alla base della scelta di regolare l’attività agrituristica, rinvenendole nel sostegno all’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. Queste ultime, in particolare, sono finalizzate a:
L’obiettivo di fondo, quindi, si presenta alquanto articolato e ambizioso, coinvolgendo non soltanto aspetti economico-imprenditoriali, ma anche sociali e ambientali.
Definizione di attività agrituristiche
Possono essere definite agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. L’attività agrituristica può essere svolta dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari anche con l’impiego di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti all’attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni, invece, è consentito solo per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
Rientrano nel novero delle attività agrituristiche:
Inoltre, si prevede che:
Dalla lettura delle disposizioni appena riportate si evince che l’attività agrituristica si fonda su tre aspetti essenziali:
In base a quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano, o possono utilizzare, il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Inoltre, si intendono comunque connesse le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
Infine, si ricorda che sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (articolo 1, comma 2, Dlgs 228/2001, come modificato dall’articolo 1, comma 8-ter, Dl 91/2017).
Il coinvolgimento delle regioni
Come già anticipato, l’attività agrituristica è regolata nei suoi aspetti di dettaglio (amministrativi, organizzativi, produttivi, igienico-sanitari) dalla legislazione regionale. In estrema sintesi, le regioni:
Sul rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale in materia di agriturismo si veda anche la sentenza della Corte costituzione n. 339/2007, con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge 96/2006, che, dettando prescrizioni troppo dettagliate, sono lesive delle prerogative e delle competenze delle regioni.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gennaro Napolitano